Regolamento per il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica

Di seguito il testo del regolamento approvato dal Consiglio di Gestione in data 15/12/2021:

Capo I – Principi generali

Articolo 1 – Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica istituito dal Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, dal Coordinamento dei PLIS dell’Insubria-Olona e dal PLIS Valle del Lanza ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 9 del 28/02/2005 e ss.mm.ii.

 Articolo 2 – Finalità del Servizio

Il servizio volontario di vigilanza ecologica è istituito da Regione Lombardia per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, la biodiversità e il territorio, per la loro tutela e per una gestione razionale e sostenibile delle risorse ambientali, improntate sui principi di precauzione e prevenzione richiamati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica è prestato in forma personale, volontaria e gratuita da cittadini che posseggano i requisiti previsti dall’art. 2 della Legge Regionale n. 9 del 28/02/2005 e ss.mm.ii. e viene attuato principalmente attraverso le seguenti funzioni e attività:

a) informazione sulle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

b) divulgazione di buone pratiche ambientali e condotte di rispetto e cura per i beni ambientali, anche nell’ottica di tutela della salute pubblica;

c) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull’ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), fatti e

d) comportamenti sanzionati dalla normativa in materia ambientale;

e) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e per il monitoraggio ambientale;

f) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;

g) collaborazione con enti anche diversi da quelli di cui articolo 3, comma 3, o con associazioni, in materia di educazione ambientale e interazione con i cittadini attraverso un approccio educativo e divulgativo finalizzato a promuovere la sostenibilità ambientale.

Al fine di tutelare e conservare la biodiversità, le Guardie Ecologiche Volontarie:

a) collaborano alle attività di promozione e realizzazione di interventi di conservazione, anche degli habitat naturali, e per la salvaguardia delle specie tutelate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

b) collaborano alle attività di sensibilizzazione, informazione dei cittadini e vigilanza di siti importanti per specie o anche habitat a rischio di potenziale disturbo;

c) collaborano ad attività di sensibilizzazione e di realizzazione di interventi per il contenimento di specie esotiche invasive, sulla base delle normative nazionali e della relativa strategia regionale;

d) partecipano, sulla base di specifica formazione, al programma di monitoraggio delle specie e degli habitat d interesse comunitario.

Capo II – Status di Guardia Ecologica Volontaria

Articolo 3 – Requisiti di base della Guardia Ecologica Volontaria

Sono requisiti essenziali per lo svolgimento delle funzioni di Guardia Ecologica Volontaria:

a)         essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;

b)         godere dei diritti civili e politici;

c)         non avere subìto condanne penali definitive;

d)         possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;

e)         essere maggiorenne e avere massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione;

f)         frequentare i corsi di formazione ed effettuare l’addestramento pratico;

g)         superare l’esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale;

h)         conseguire la nomina a guardia giurata.

Le guardie ecologiche possono permanere in servizio in base alle condizioni fisiche e alla tipologia delle mansioni assegnate, secondo quanto stabilito dall’ente organizzatore, non oltre gli ottantacinque anni di età.

Al compimento dell’ottantacinquesimo anno di età le guardie ecologiche ancora in servizio decadono, in ogni caso, dall’incarico.

Articolo 4 – Nomina a Guardia Ecologica Volontaria

Al termine dei corsi di formazione le aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie sostengono un esame davanti ad una commissione regionale.

A seguito del superamento dell’esame finale dell’apposito corso di formazione certificato dalla competente commissione regionale, i responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica presentano istanza al Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro che hanno superato l’esame e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Conclusa positivamente la procedura per il rilascio del Decreto Prefettizio di Guardia Particolare Giurata, il Presidente del Parco conferisce l’incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate.

Il decreto di incarico individua l’ambito territoriale di competenza e indica le disposizioni normative che individuano gli ambiti di competenza del potere di accertamento in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale.

La guardia ecologica volontaria è ammessa all’esercizio delle funzioni e attività, di cui all’articolo 2, con il decreto d’incarico di cui al comma 1, a seguito del perfezionamento delle procedure previste all’articolo 250 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), ivi compreso il relativo giuramento.

La guardia ecologica di primo incarico effettua le prime 84 ore di servizio in affiancamento ad almeno una guardia ecologica che abbia svolto un minimo di due anni continuativi di servizio.

Entro 30 giorni dalla nomina, fatto salvo grave e giustificato motivo rappresentato dall’interessato all’Ente Parco, pena decadenza, la Guardia Ecologica Volontaria è tenuta ad iniziare a prestare regolare servizio in conformità agli obblighi di disponibilità dovuti per legge.

Al fine dell’espletamento del servizio le Guardie Ecologiche Volontarie che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale o d’ufficio.

Articolo 5 – Rinnovo del decreto GPG e decadenza dalla nomina

Entro i termini di  scadenza del Decreto, il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica presenta istanza al Prefetto territorialmente competente per il rinnovo del Decreto di Guardia Particolare Giurata, che  può essere subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

  1. compimento del numero minimo di trenta servizi per ciascun anno di validità dello stesso e del numero di ore di servizio (168 annue) dovute secondo la previsione della L.R. 09/2005;
  2. giudizio positivo sull’attività della GEV redatto dal Responsabile di Servizio.

Il giudizio complessivo sull’attività della Guardia tiene conto anche della partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento e alle riunioni mensili o di programmazione delle attività, tenuto conto che, per i corsi di aggiornamento definiti obbligatori dal Responsabile del Servizio, la partecipazione costituisce requisito inderogabile al rinnovo.

In caso di mancato rinnovo del Decreto di Guardia Particolare Giurata, si ha automatica decadenza dalla nomina a Guardia Ecologica Volontaria e la cessazione dal servizio.

 Articolo 6 – Trasferimento delle Guardie Ecologiche Volontarie da o ad altri Enti

La Guardia Ecologica Volontaria in servizio presso altri Enti può chiedere il trasferimento presso l’Ente Parco.

Il Responsabile del Servizio si pronuncia, valutati i requisiti, i precedenti di servizio e le motivazioni dell’interessato.

In caso di accoglimento dell’istanza la nomina a GEV è subordinata al rilascio del decreto prefettizio di Guardia Particolare Giurata ed alla revoca della nomina a GEV dell’Ente cedente.

Le disposizioni precedenti, si applicano anche ad eventuali richieste formulate da aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie idonee alle funzioni a seguito di abilitazione ottenuta nell’ambito del percorso formativo organizzato da altri enti, che desiderino prestare servizio presso l’Ente Parco.

La Guardia Ecologica Volontaria già in servizio, o aspirante tale idonea alle funzioni a seguito di abilitazione ottenuta nell’ambito del percorso formativo organizzato dall’Ente Parco, che desideri prendere servizio presso altro Ente è tenuto a presentare l’istanza di trasferimento tramite l’Ente Parco con il nullaosta del Responsabile del Servizio.

L’Ente Parco, con lettera inviata per conoscenza all’interessato, trasmette all’Ente di destinazione l’istanza corredata del nullaosta e della documentazione necessaria.

Le Guardie Ecologiche Volontarie interessate sono tenute a restituire all’Ente Parco i capi di abbigliamento, il distintivo, il decreto di Guardia Particolare Giurata, il tesserino di riconoscimento e ogni materiale o attrezzatura già avuti in consegna, uso o dotazione a qualsiasi titolo, all’atto del rilascio del nullaosta al trasferimento.

Articolo 7 – Guardie Ecologiche Onorarie

Le Guardie Ecologiche Volontarie che hanno svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare a svolgere il servizio e richiedere all’ente Parco la nomina a guardia ecologica onoraria.

Le guardie ecologiche onorarie offrono la propria disponibilità all’ente Parco a supporto in attività di:

a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

b) raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e monitoraggio ambientale;

c) divulgazione di pratiche inerenti alla sostenibilità ambientale.

Le guardie ecologiche onorarie cessano di prestare la loro collaborazione al compimento degli ottantacinque anni di età.

Non possono essere riconosciuti Guardie Ecologiche Volontarie onorarie coloro che, nel corso della loro esperienza, abbiano subito più di una sospensione dal servizio per determinazioni disciplinari e coloro cui sia stato revocato l’incarico da parte di uno qualsiasi degli enti organizzatori del sistema regionale.

Articolo 8 – Doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie

Nell’espletamento delle sue funzioni la guardia ecologica volontaria, oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, deve:

a) assicurare almeno centosessantotto ore di servizio annue dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari, salvo deroghe motivate e temporanee concordate con il responsabile di servizio;

b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell’ordine di servizio redatto dal responsabile;

c) operare con prudenza, diligenza e perizia;

d) compilare in modo chiaro e completo, secondo la modulistica di riferimento regionale, i formulari ed i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire senza ritardo al responsabile del servizio dell’ente organizzatore;

e) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento e portare il distintivo;

f) attenersi alle disposizioni del responsabile del servizio relativamente ad abbigliamento, segni distintivi e uso di dotazioni individuali di servizio;

g) partecipare alle attività periodiche di aggiornamento e specialistiche e alle riunioni di servizio;

h) operare, nei rapporti con i cittadini, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità;

i) prestare diligenza nella custodia e nell’uso dei mezzi e delle attrezzature in dotazione,

j) visitare semestralmente i siti compresi nella rete ecologica Natura 2000 e i Monumenti Naturali compilando gli appositi formulari dopo ogni visita.

Ciascuna Guardia Ecologica Volontaria ha il compito di vigilare sulle componenti ambientali al fine di prevenire, segnalare o accertare, fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa di tutela ambientale.

In conformità al Decreto di nomina, ha in particolare il compito di vigilare sul rispetto delle seguenti norme di legge o regolamento e di accertarne, con le modalità previste dalla Legge 689/1981 le pertinenti norme di attuazione (D.P.R. 571/1982, L.R. 90/1983), le relative violazioni:

  • Aree regionali protette: L.r. 30 novembre 1983, n° 86;
  • Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi regionali, L.r. 16 luglio 2007, n. 16, Capo V, Sez. I e Sez. I bisI;
  • Tutela della fauna minore e della flora spontanea: L.r. 31 marzo 2008, n° 10;
  • Ricerca e raccolta minerali da collezione L.r. 10 gennaio 1989, n° 2;
  • Coltivazione sostanze minerali di cava: L.r. 8 agosto 1998, n° 14;
  • Raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati: capo I del Titolo VIII della L.r. 5 dicembre 2008, n° 31;
  • Raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi freschi e conservati: capo II del Titolo VIII della L.r. 5 dicembre 2008, n° 31;
  • Tutela e valorizzazione delle superfici del paesaggio e dell’economia forestale: Titolo IV della L.r. 05 dicembre 2008, n° 31 e relativi regolamenti attuati vi;
  • Disciplina del settore apistico: Art. 11 della L.r. 24 marzo 2004, n° 5;
  • Disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie: Artt. 5-6-7-8-9-10-11 del Regolamento regionale 24 marzo 2006, n° 3, in attuazione dell’Art. 52, com.1, della L.r. 12 dicembre 2003, n° 26 così come sanzionati dall’Art. 133 com. 2°, d el d.lgs. 3 aprile 2006, n° 152;
  • Accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n° 523 (Testo unico delle disposizioni di legge int orno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n° 2669 (regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1° e 2° categoria e delle opere di bonifica);
  • Rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti da imballaggio: Art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e successive modifiche e integrazioni.

Le Guardie Ecologiche Volontarie che abbiano frequentato gli specifici corsi di formazione con esito positivo in materia di controllo sull’attività venatoria e/o piscatoria, in conformità al Decreto Presidenziale di nomina hanno inoltre il compito di vigilare sul rispetto delle seguenti norme di legge o regolamento e di accertarne, con le modalità previste dalla Legge 689/1981 e pertinenti norme di attuazione (D.P.R. 571/1982, L.R. 90/1983), le relative violazioni:

  • Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio: Legge 11 febbraio 1992 n° 157 e successive modifiche e integrazioni;
  • Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria: L.R. 16 agosto 1993 n° 26 e successive modifiche e integrazioni compresi regolamenti attuativi;
  • Disposizioni sull’incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle acque della regione: Titolo IX L.r. 05 dicembre 2008, n° 31 e s uccessive modifiche e integrazioni compresi regolamenti attuativi.

La Guardia Ecologica Volontaria non può portare durante il servizio armi, anche se regolarmente autorizzata al porto d’armi per altri titoli. L’infrazione a tale divieto comporta la sospensione temporanea delle funzioni e, in caso di recidiva, la revoca della nomina.

La Guardia Ecologica Volontaria sia in servizio che al di fuori di esso è altresì tenuta a rispettare il codice deontologico indicato all’articolo successivo.

Articolo 9 – Codice deontologico delle Guardie Ecologiche Volontarie

La Guardia Ecologica Volontaria:

  1. svolge i propri compiti mantenendo sempre un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità, trasparenza e cortesia; ha una condotta irreprensibile ed opera con senso di responsabilità; si astiene da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro dell’Ente Parco; anche fuori dal servizio mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni;
  2. non cerca di imporre i propri valori morali ma propone comportamenti di salvaguardia della natura e promuove la conoscenza dell’ambiente in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone con cui entra in contatto;
  3. collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita del suo gruppo; prende parte alle riunioni per dare il proprio libero apporto e verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo; evita di fornire od omettere informazioni tali da pregiudicare la leale collaborazione verso le altre guardie.
  4. segue scrupolosamente le direttive dell’Ente Parco assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi; interviene dov’è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non tanto quello che lo gratifica;
  5. agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori;
  6. si prepara con impegno, aderendo alle iniziative di formazione che vengono svolte dall’Ente;
  7. osserva il segreto d’ufficio e mantiene rigorosa riservatezza su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell’espletamento della sua attività;
  8. rispetta le leggi nonché il regolamento e le norme di servizio e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato svolto;
  9. svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare; è tenuto al saluto nei confronti delle persone con cui entra in contatto per ragioni del servizio svolto;
  10. quando è in divisa, ha particolare cura della propria persona e dell’aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e decoro dell’Ente che rappresenta.

Capo III – Norme organizzative

Articolo 10 – Struttura organizzativa

Sede legale del Servizio di Vigilanza Ecologica è la sede dell’Ente organizzatore.

Sedi operative periferiche possono essere individuate dall’ Ente organizzatore presso strutture di proprietà dell’Ente stesso e/o dei comuni associati ai PLIS, previo accordo per il loro utilizzo.

L’Ente organizzatore del Servizio è il Parco Pineta, che svolge i seguenti compiti:

a) organizzare i corsi di formazione delle aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie e, periodicamente, i corsi di aggiornamento e specialistici delle guardie ecologiche in servizio in relazione all’attività da svolgere e alla conformazione del territorio, sulla base delle direttive regionali;

b) definire i requisiti fisici delle Guardie Ecologiche Volontarie;

c) attuare le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), secondo la disciplina applicabile al volontariato di cui alla presente legge;

d) conferire gli incarichi alle aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie e alle guardie ecologiche onorarie, rilasciare i tesserini di riconoscimento e consegnare alle Guardie Ecologiche Volontarie i distintivi rilasciati dalla Regione;

e) nominare il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica;

f) approvare con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere, la relazione e il rendiconto finale delle attività svolte da presentare alla Regione;

g) assicurare la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico;

h) trasmettere alla Regione, a fini informativi, copia del vigente regolamento di servizio;

i) inviare, su richiesta dei comuni, report sintetico delle attività svolte dalle Guardie Ecologiche Volontarie nell’ambito territoriale di riferimento del comune richiedente, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

10.1 – Responsabile del servizio

Le funzioni, i compiti, gli atti e gli adempimenti correlati all’organizzazione e al coordinamento sono affidati al Responsabile del servizio che è incaricato di coordinare il regolare espletamento delle funzioni, dei compiti e delle attività del servizio, impartendo le direttive e istruzioni necessarie, in conformità agli indirizzi politico-amministrativi degli Organi di Governo del Parco e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, comprese quelle di fonte regionale destinate all’organizzazione ed acquisto di mezzi ed attrezzature.

Il responsabile del servizio:

a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sulla normativa, sugli atti amministrativi e sulla relativa corretta applicazione, nonché sui programmi, piani e iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;

b) predispone settimanalmente gli ordini di servizio giornalieri, indicando specificatamente le zone in cui tale servizio deve essere espletato, nonché le modalità e la durata, comunque non superiore alle otto ore giornaliere, e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;

c) cura l’approvvigionamento, la distribuzione e l’efficienza delle dotazioni individuali di servizio e assicura l’osservanza della normativa statale e delle indicazioni regionali in materia di abbigliamento, segni distintivi e dotazioni individuali di servizio;

d) vigila sul corretto uso e sulla manutenzione dei beni destinati al servizio;

e) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;

f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e cura il rilascio dei tesserini di riconoscimento;

g) cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla Regione entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, unitamente ad una relazione sull’attività svolta;

h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservati alle Guardie Ecologiche Volontarie in possesso di una specifica competenza comprovata da idonea certificazione; l’attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previi accordi con gli enti competenti, sull’intero territorio regionale;

i) garantisce un costante interscambio di informazioni operative e organizzative con il coordinatore o con i coordinatori delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Inoltre, al fine di agevolare una sempre maggiore conoscenza dei valori e della legislazione ambientale, il responsabile favorisce la partecipazione delle GEV a corsi di aggiornamento ed altre iniziative in tal senso.

10.2 – Coordinatore del Servizio

Il responsabile del servizio può individuare, tra i volontari in servizio, uno o più coordinatori con funzioni di supporto organizzativo.

Il gruppo delle GEV in servizio propone al Responsabile uno o più nominativi tra quali scegliere il coordinatore.

Il responsabile può revocare il compito di coordinatore ed eventualmente richiedere alle GEV i nominativi di altri soggetti per l’affidamento dell’incarico.

I compiti del coordinatore sono i seguenti:

a) informare le GEV sulla priorità del servizio secondo le direttive del responsabile, curando che siano effettuate le eventuali operazioni urgenti o prioritarie;

b) mantenere i rapporti con il responsabile in relazioni all’attività delle GEV e relazionare mensilmente dell’operato;

c) organizzare e presiedere la riunione periodica (nel giorno ed orario comunicato almeno cinque giorni d’anticipo ad ogni singola GEV) nella quale: dare lettura degli ordini e comunicati di servizio; esporre, allo scopo di evitare duplicazioni e consentire possibili sviluppi, un quadro complessivo della situazione del settore sulla base degli atti di servizio redatti dalle GEV, nonché degli interventi e iniziative di informazione ed educazione ambientale; gestisce l’archivio informatico degli atti prodotti dal gruppo, nel rispetto del segreto di ufficio e della privacy;

d) proporre al responsabile l’assegnazione di equipaggi e mezzi;

e) rendersi reperibile e disponibile in maggior misura rispetto alle altre GEV, compatibilmente con gli impegni personali, partecipando alle periodiche riunioni di servizio con il responsabile;

f) compilare gli ordini di servizio;

g) organizzare il servizio di vigilanza.

Articolo 11 – Gruppi d’interesse

Al fine di svolgere le attività più consone ai propri interessi culturali e alle proprie attitudini, le GEV possono organizzarsi in “gruppi d’interesse”.

I gruppi di interesse organizzano l’attività relativa ad un particolare settore del servizio, e concordano con il Responsabile del servizio un programma annuale di massima delle attività, evidenziando obiettivi, metodologie ed eventuali necessità strumentali o di mezzi.

L’appartenenza a un gruppo di interesse non deve esimere qualsiasi GEV a dare la propria disponibilità a svolgere servizi che esulano da quelli prestabiliti dal proprio gruppo.

 Articolo 12 – Riunioni e corsi

Di norma le GEV si riuniscono mensilmente o ogni qualvolta si renda necessario, al fine di definire operativamente le attività.

Il responsabile è tenuto a presenziare almeno tre volte all’anno, al fine di discutere le problematiche generali di organizzazione del servizio ed altre eventuali necessità.

Articolo 13 – Ordine di servizio e modalità di espletamento dei servizi di vigilanza

L’attività di vigilanza sul territorio viene svolta dalle Guardie Ecologiche Volontarie, esclusivamente previa redazione di ordine di servizio, sottoscritto dal Responsabile del Servizio o suo delegato.

In caso di necessità, le Guardie Ecologiche Volontarie possono espletare l’attività di vigilanza in affiancamento e collaborazione con il personale dell’Ente Parco.

Ciascun ordine di servizio nella sua forma definitiva è verificato dal Direttore che le sottoscrive ed eventualmente ne dispone, sulla base di specifiche esigenze, le opportune modifiche o variazioni, che devono essere comunicate agli operatori preventivamente anche per via telematica, ove non previsto diversamente dalla normativa.

La versione definitiva dell’ordine di servizio è registrata su supporto informatico ed è conservata agli atti dell’Ente per almeno due anni a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza.

Nell’ordine di servizio sono precisati:

  1. i nominativi delle Guardie Ecologiche Volontarie partecipanti, l’orario di inizio e termine del servizio;
  2. eventuali attrezzature o strumentazioni specifiche necessarie all’espletamento del servizio;
  3. eventuali luoghi di maggior controllo;
  4. particolari istruzioni operative.

Il servizio avente carattere di vigilanza è obbligatoriamente svolto in pattuglia di due o più Guardie Ecologiche Volontarie.

Tutti i servizi di vigilanza devono partire dalla sede salvo che sia diversamente specificato nell’ordine di servizio.

Articolo 14 – Rapporti, verbali e relazioni di servizio

Le Guardie Ecologiche Volontarie sono tenute a compilare rapporto di servizio circa le attività svolte e in caso di accertamento di violazioni di competenza i conseguenti atti dovuti per legge.

I rapporti di servizio, i verbali e i beni eventualmente sequestrati durante il servizio, dovranno essere fatti pervenire, a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie coinvolte, al personale di vigilanza dell’Ente.

 Articolo 15 – Mezzi e automezzi in dotazione

Al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica Volontaria possono essere assegnati in uso specifici automezzi di proprietà dell’ Ente Parco.

È fatto obbligo di ricoverare i mezzi presso la sede, fatte salve specifiche esigenze di servizio, preventivamente autorizzate, che rendano necessario il ricovero presso altre strutture.

Ad ogni utilizzo di un automezzo in dotazione, dovrà essere compilato apposito registro di viaggio, nel quale dovranno essere indicati i dati relativi all’utilizzo.

Eventuali segnalazioni di necessità manutentive o quant’altro possa interessare la perfetta efficienza del mezzo dovranno essere riportate sul rapporto di servizio.

Ogni GEV in possesso di tali strumenti è tenuta a darne nota scritta all’Ente Responsabile del servizio.

Articolo 16 – Dotazioni personali delle Guardie Ecologiche

Ad ogni Guardia Ecologica Volontaria viene assegnato in via continuativa:

  1. il decreto di nomina a Guardia particolare giurata rilasciato dal prefetto ai sensi dell’art. 133 del TU. delle leggi di pubblica sicurezza;
  2. il decreto del Presidente del Parco con cui viene conferito l’incarico di Guardia Ecologica Volontaria;
  3. il tesserino di riconoscimento;
  4. il distintivo del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica predisposto dalla Regione Lombardia.

Alla Guardia Ecologica Volontaria vengono assegnati idonei capi di abbigliamento, le cui caratteristiche sono definite da Regione Lombardia e la cui proprietà rimane dell’ Ente Parco. Le dotazioni personali ed eventuali altre attrezzature che si rendessero necessarie per lo svolgimento del servizio, assegnate in via continuativa, devono essere registrate nel fascicolo personale di ciascun volontario a cura della Segreteria Volontaria.

 Articolo 17 – Spese di viaggio, di trasferta e varie

Le GEV, qualora necessario per esigenze di servizio, possono essere autorizzate dal responsabile, all’uso dell’automezzo privato non usufruendo di alcun rimborso.

In caso di particolare necessità, il responsabile può autorizzare servizi il cui espletamento comporti spese vive, che verranno rimborsate, dietro presentazione di idonea documentazione e valutazione di congruità dal servizio economato dell’Ente.

Articolo 18 – Requisiti fisici minimi, copertura assicurativa e patrocinio legale

Secondo quanto stabilito dalle linee guida per la definizione dei requisiti fisici minimi delle Gev emanate da Regione, ciascuna Guardia Ecologica Volontaria  deve possedere i seguenti requisiti fisici minimi da certificare con visita medica a carico dell’ Ente o autodichiarazione.

Funzionalità dell’apparato cardiocircolatorio

Non avere avuto gravi coronaropatie, salvo trascorsi almeno 6 mesi dall’evento acuto ci si            sottoponga a test sotto sforzo o test equivalente soddisfacente e negativo per ischemia;

Assenza di cardiopatie gravi che compromettano la mansione assegnata.

Funzionalità dell’apparato visivo

Acutezza visiva binoculare necessaria per l’attività assegnata da svolgere, raggiungibile anche con correzione ottica.

Funzionalità dell’apparato uditivo

Valutazione della funzione uditiva necessaria per l’attività assegnata da svolgere, raggiungibile anche con l’uso di apparecchi correttivi.

Funzionalità dell’apparato osteoarticolare ed efficienza degli arti

Assenza di alterazioni anatomiche e funzionali invalidanti degli arti inferiori, tali da pregiudicare i movimenti per specifiche mansioni all’aperto, ferma restando la    possibilità di ausili o ortesi necessarie alla deambulazione o di assegnazione di mansioni adeguate.

Regione Lombardia garantisce alla Guardia Ecologica Volontaria copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento del servizio e per la responsabilità civile verso terzi. Ciascuna Guardia Ecologica Volontaria accetta la suddetta copertura assicurativa stipulata dalla Regione Lombardia e rinuncia ad ogni azione di rivalsa e di risarcimento danni nei confronti dell’Ente Parco.

La denuncia alla competente struttura organizzativa della Giunta Regionale di eventi dannosi, ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n° 266 Legge quadro sul volontariato e s.m.i. deve avvenire mediante stesura di dettagliato rapporto di servizio da far pervenire all’Ente Parco, ove non diversamente previsto, entro cinque giorni dall’evento

Alla Guardia Ecologica Volontaria è garantito patrocinio legale nella misura e modalità previste per i dipendenti dell’Ente Parco, in relazione all’esercizio delle funzioni attribuite o all’espletamento degli incarichi assegnati.

Capo IV – Norme disciplinari

Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari

Compete al Responsabile del Servizio l’adozione dei provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari a seguito di inosservanza dei doveri previsti per le Guardie Ecologiche Volontarie dalla L.R. 9/2005 e ss.mm.ii., dal presente regolamento e dal civile comportamento.

La Guardia Ecologica Volontaria che viola i doveri specifici e generici del servizio e quelli indicati nel codice deontologico, è soggetta alle seguenti sanzioni:

  1. richiamo verbale
  2. richiamo scritto
  3. sospensione temporanea
  4. revoca ed espulsione

La sanzione è valutata nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle infrazioni e alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l’Ente Parco o per il servizio.

Il richiamo scritto, la sospensione temporanea e la revoca della nomina sono applicati con provvedimento motivato, previa contestazione all’interessato entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto, con previsione di un termine non inferiore a 15 giorni per far pervenire scritti difensivi o per chiedere di essere sentito personalmente.

È organo collegiale competente all’esame delle controdeduzioni il Consiglio di Gestione del Parco.  Qualora le controdeduzioni o l’audizione siano valutate in senso favorevole è disposta l’archiviazione del caso. Trascorso senza riscontro da parte dell’interessato il termine assegnato per la difesa, viene avviata la proposta di provvedimento disciplinare. Dei fatti mancanze e inosservanze che sono all’origine dei provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo è trasmessa apposita informativa al questore.

19.1 Richiamo verbale

Il richiamo verbale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza.

Può essere inflitto dal Responsabile del Servizio senza obbligo di rapporto e viene comunicata dallo stesso al Coordinatore.

al Coordinatore.

19.2 Richiamo scritto

Il richiamo scritto consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:

  1. la reiterazione di lievi mancanze,
  2. la negligenza in servizio,
  3. la mancanza di correttezza nel comportamento,
  4. gli illeciti di cui si ha competenza alla vigilanza e controllo,
  5. l’inosservanza al codice deontologico.

Il richiamo scritto è formulato mediante lettera del Responsabile del Servizio e, se ritenuto opportuno può comportare la sospensione dal servizio da tre a dieci giorni ed in ogni caso ne è inserita copia nel fascicolo matricolare.

19.3 Sospensione temporanea del servizio

La sospensione temporanea dal servizio, a cura del Responsabile, consiste nell’allontanamento dal servizio per un periodo da 1 a 6 mesi e comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, del distintivo e la comunicazione alla Prefettura.

Dell’irrogazione della sospensione temporanea si tiene conto in sede di rinnovo del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.

La sospensione temporanea è inflitta nei seguenti casi:

  1. violazione, di particolare gravità, rispetto ai doveri delle GEV ed alle norme deontologiche;
  2. reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo all’applicazione del richiamo scritto;
  3. inosservanza dei doveri d’ufficio;
  4. abuso d’autorità;
  5. accertata reiterazione di comportamenti vessatori verso i colleghi;
  6. gravi irregolarità in servizio;
  7. uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  8. abuso di sostanze alcoliche;
  9. partecipazione in divisa o durante il servizio a manifestazioni, di qualunque genere, senza autorizzazione dell’Ente Parco ovvero esprimere in divisa o durante il servizio opinioni lesive della dignità di istituzioni o persone, o comunque sconvenienti per il decoro della funzione esercitata.

19.4  Sospensione cautelare e revoca della nomina a Guardia Ecologica Volontaria

La Guardia Ecologica Volontaria sottoposta a procedimento penale che preveda una pena superiore nel massimo a tre anni, viene sospesa dal servizio in via cautelare sino alla definizione del procedimento.

La revoca della nomina a Guardia Ecologica Volontaria si ha nei seguenti casi:

  1. a seguito di condanna penale definitiva per reati non colposi;
  2. nel caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto prefettizio di guardia giurata o qualora, durante il periodo di validità del decreto prefettizio, venga a mancare uno dei requisiti previsti dalla normativa.
  3. quando la mancanza commessa è particolarmente grave o vi è la reiterazione di infrazioni, per le quali è prevista la sospensione o in presenza di condotta riprovevole, o quando alla Guardia Ecologica Volontaria è stata, in precedenza, irrogata una sospensione temporanea ai sensi dell’art.19.

La revoca è altresì disposta, senza procedimento disciplinare, qualora sia palesemente accertata la crisi del rapporto fiduciario tra l’Ente parco ed il volontario.

In tale ipotesi il Responsabile del Servizio, esaminati i fatti e previo contraddittorio, vi provvede con atto motivato. Nelle more del contraddittorio, la guardia è sospesa dal servizio. La revoca della nomina comporta l’impossibilità di riacquisire la nomina, fatto salvo il caso della riabilitazione di cui all’articolo seguente.

I provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati, oltre che al soggetto interessato, al prefetto competente.

In tutti i casi di sospensione, revoca o cessazione per qualsiasi altra causa dall’incarico, la guardia ecologica volontaria restituisce all’ente organizzatore il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.

Articolo 20 – Riabilitazione e cancellazione delle sanzioni disciplinari

La riabilitazione giudiziaria in caso di revoca della nomina a Guardia Ecologica Volontaria per condanna penale, consente all’interessato di richiedere la riammissione in servizio.

In via amministrativa può essere richiesta dalla Guardia Ecologica Volontaria la cancellazione della sanzione disciplinare dopo un periodo senza sanzioni di cinque anni nel caso di sospensione e di due negli altri casi, sempre che l’interessato abbia dato prova nel periodo di una costante buona condotta.

Il Responsabile del Servizio decide, eventualmente subordinando la riammissione ad idoneo percorso formativo di aggiornamento, se opportuno.

Articolo 21 – Sospensione volontaria

Se per motivi personali documentati o per causa di forza maggiore la guardia ecologica sia impossibilitata a svolgere almeno le centosessantotto ore annuali di servizio, può chiedere preventivamente al responsabile di servizio la sospensione volontaria fino a dodici mesi. Oltre tale periodo di sospensione l’ente organizzatore può valutare sulla revoca dell’incarico.

Su richiesta della Guardia Ecologica Volontaria, per gravi e motivate ragioni personali o lavorative, è concessa con provvedimento del Responsabile del Servizio, la sospensione volontaria temporanea dal servizio per un periodo complessivo massimo di due anni.

In qualsiasi momento la Guardia Ecologica Volontaria ha facoltà di rinunciare alla sospensione volontaria accordata previa formale comunicazione all’Ente Parco.

Entro 30 giorni dall’intervenuta scadenza del periodo di sospensione volontaria per sua decorrenza o rinuncia, la Guardia Ecologica Volontaria è tenuta a rientrare regolarmente in servizio.

 Articolo 22 – Dimissioni volontarie e riammissioni

In caso di dimissioni volontarie dalla nomina a Guardia Ecologica Volontaria l’interessato deve darne formale comunicazione all’Ente Parco.

Le dimissioni devono essere precedute o unite alla riconsegna dei capi di abbigliamento, del distintivo, del decreto di Guardia Particolare Giurata, del tesserino di riconoscimento e di ogni materiale o attrezzatura avuto in consegna, uso o in dotazione a qualsiasi titolo dall’Ente Parco.

Il Decreto di Guardia Particolare Giurata viene riconsegnato dalla Ente Parco presso la competente Prefettura unitamente alla comunicazione di cessazione dal servizio del dimissionario.

Il cittadino già Guardia Ecologica Volontaria presso l’Ente Parco può presentare istanza motivata di riammissione in servizio entro due anni dalla perdita della nomina a Guardia Ecologica Volontaria.

La riammissione in servizio è concessa a giudizio insindacabile del Direttore, con provvedimento formale, e può essere subordinata qualora opportuno ad un percorso di aggiornamento sulle normative di competenza.

Capo V – Disposizioni finali

Articolo 23 – Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti applicabili al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.-