Autorizzazione paesaggistica

Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che possa arrecare “pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.

L’autorizzazione costituisce atto autonomo e preliminare al rilascio al permesso di costruire o agli altri titoli che legittimano l’intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio (articolo 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42).

Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata

L’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento ordinario (disciplinato dall’articolo 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42) oppure un procedimento in forma semplificata (disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 per gli interventi di lieve entità elencati nell’Allegato B).

L’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace ed ha una validità di cinque anni dalla data di rilascio. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

L’autorizzazione paesaggistica scaduta da meno di un anno e relativa a interventi in tutto in parte non eseguiti, può essere rinnovata con il procedimento in forma semplificata, a condizione che il progetto sia conforme a quanto autorizzato e a eventuali prescrizioni di tutela sopravvenute.

Una volta decorsi cinque anni, salva la possibilità di rinnovo con procedimento semplificato, l’esecuzione dell’intervento deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo previsto dal quinquennio stesso (articolo 146, comma 4 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42).

Quando non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica

Non è invece richiesta autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi (articolo 149 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42):

  • interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
  • interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territori
  • il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica anche i seguenti interventi e opere (Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, art. 2, com. 1):

  • interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica elencati nell’Allegato A
  • particolari categorie di interventi esonerate dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica ed elencate nell’articolo 4.
Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell’istanza
Modulo Istanza Ordinaria: SCARICA
Modulo Istanza Semplificata: SCARICA
Per tutte le richieste di Accertamento di compatibilità paesaggistica OCCORRE ALLEGARE:
  • Relazione Paesaggistica SCARICA   o Relazione Paesaggistica semplificata SCARICA
  • Modulo “PROCURA SPECIALE” SCARICA contenente l’incarico per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica dell’istanza (procura ai sensi dell’art. 1392 c.c.), debitamente compilato e sottoscritto;
  • 1 MARCA DA BOLLO da € 16,00 per l’istanza SCARICA DICHIARAZIONE
  • ATTESTAZIONE dell’avvenuto PAGAMENTO di € 30,00 per DIRITTI DI SEGRETERIA determinati ai sensi della deliberazione del C.d.G. del Parco n. 07 del 23.02.2012.

I pagamenti a favore dell’Ente Parco possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:

  • PagoPa  CLICCA QUI> link
  • Girofondi – Banca d’Italia conto di tesoreria unica (solo per pagamenti fra le pubbliche amministrazioni)  IT 18I0100003245132300308828 – Numero di contabilità speciale: 308828 CAUSALE da indicare: “Istanza Autorizzazione Paesaggistica di … (nominativo richiedente) – diritti di segreteria”.
Informazioni sull’istanza
ITER Autorizzazione paesaggistica ordinaria
L’iter del procedimento è definito in dettaglio dall’articolo 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e il termine complessivo massimo di conclusione è di 105 giorni dalla presentazione della domanda.
ITER Autorizzazione paesaggistica semplificata
L’iter del procedimento è definito in dettaglio dagli articoli al capo II del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 e il termine massimo complessivo di conclusione è di 50 giorni dalla presentazione della domanda.