Amici dell’Ecomuseo

Lunedì 3 giugno 2019, al Municipio di Gorla Maggiore è stato ufficialmente presentato il Patto per ottenere il riconoscimento in Regione Lombardia dell’Ecomuseo della Valle Olona

 

Di seguito lo statuto

Statuto Capo I

Costituzione, sede, logo, scopo, patrimonio e durata

Articolo 1

E’ costituita in Castellanza l’associazione culturale no profit denominata: “Associazione Culturale Ecomuseo della Valle Olona”, di seguito anche semplicemente “Associazione”

 

Articolo 2

L’Associazione ha sede legale in via Giusti, 24 a Castellanza (Va) e viene identificata dalla propria denominazione

 

Articolo3

L’Associazione ha lo scopo di preservare e promuovere le culture, le tradizioni, gli usi e costumi del territorio del corso del fiume Olona, con particolare riferimento al comprensorio dei Comuni di Lozza, Castiglione Olona, Vedano Olona, Gornate Olona, Castelseprio, Lonate Ceppino, Cairate, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Solbiate Olona, Gorla Minore, Olgiate Olona, Marnate, Castellanza ma senza esclusione di ulteriori enti o realtà territoriali che condividano gli scopi associativi. Le finalità dell’Associazione possono essere perseguite anche mediante l’eventuale costituzione, gestione e implementazione di un omonimo ecomuseo, così come individuato nella definizione della normativa vigente della Regione Lombardia.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione ha come obbiettivi quelli di: • ricercare, conoscere e valorizzare gli aspetti, ambientali, artistici e culturali del territorio della Valle Olona, curando la diffusione e l’informazione circa la propria attività attraverso ogni mezzo idoneo.

• Intervenire con iniziative che promuovano la conoscenza dei “tesori culturali” della Valle Olona in qualsiasi settore o ambito nei quali essi siano individuati.

• Favorire la più ampia partecipazione ed il coinvolgimento di tutte le realtà sociali del territorio della Valle Olona e di tutti coloro che condividono gli scopi della Associazione per promuovere la conoscenza dei “tesori culturali” della Valle (ambito storico, letterario, linguistico e dialettale, musicale, delle arti visive, delle arti minori ed artigianato), delle risorse ambientali, turistiche, sociali e ricreative.

• Contribuire allo sviluppo locale sostenibile con particolare riferimento a: agricoltura, commercio equo-solidale, ristorazione biologica e/o ad alta tipicità locale, orti, agriturismi, bed & breakfast, ostelli, osterie e artigianato compatibile con la tutela ambientale.

• Organizzare e gestire percorsi e iniziative turistici, educativi e culturali e promuovere attività di ricerca scientifica.

• Favorire la raccolta di materiali e documenti storici, paesaggistici, naturalistici, archeologici e di tutto il territorio.

• Promuovere, organizzare, costituire e gestire in modo trasparente e democratico un ecomuseo denominato “Ecomuseo della Valle Olona” per il perseguimento degli anzidetti scopi associativi che insista e si sviluppi sul comprensorio dei quattordici comuni collocati lungo il fiume Olona nel tratto Prealpino a sud di Varese, dove il territorio ha ancora la conformazione di una valle prima di approdare in pianura (Lozza, Castiglione Olona, Vedano Olona, Gornate Olona, Castelseprio, Lonate Ceppino, Cairate, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Solbiate Olona, Gorla Minore, Olgiate Olona, Marnate, Castellanza), anche mediante la costituzione di un apposito Comitato Tecnico Scientifico con l’obiettivo di concorrere a definire gli indirizzi e i criteri di gestione e la programmazione del progetto dell’ecomuseo.

Nel perseguimento dei propri obiettivi l’Associazione potrà compiere tutte le attività accessorie, strumentali e connesse agli scopi sociali purché ad essi ritenute necessarie o utili, ivi inclusa l’organizzazione di percorsi turistici e culturali, iniziative di patrocinio e solidarietà, oltre alla costituzione di consorzi e alla collaborazione con enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Articolo 4

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi da parte di Società, Fondazioni, Enti Pubblici e Privati, Istituti, persone fisiche, nonché da altre eventuali entrate e da tutti i beni mobili, immobili e universalità di beni pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo, ivi inclusi lasciti e donazioni, purché legittimo secondo la normativa volta per volta vigente.

 

Concordemente agli scopi non lucrativi dell’Associazione, le entrate a favore dell’Associazione verranno esclusivamente destinate ad assicurare il funzionamento della stessa, pertanto reinvestite al termine di ogni anno finanziario per garantire, perfezionare, sviluppare le attività dell’Associazione secondo gli obiettivi individuati all’articolo 3 dello Statuto.

Articolo 5

L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta secondo le modalità previste agli articoli 8 e 19.

Capo II

I Soci

Articolo 6

Possono far parte dell’Associazione Culturale dell’Ecomuseo tutte le persone fisiche che risiedono nel comprensorio dei comuni individuati all’articolo 3 e inoltre coloro che, pur esterni al territorio sopracitato, mantengano con questo legami (storico-culturali, di lavoro o di qualsiasi altra natura) che possano contribuire al raggiungimento delle finalità dell’Associazione. La qualifica di socio si acquista esclusivamente nei termini stabiliti dal presente statuto e non è mai trasmissibile. I Soci sono tutte quelle persone fisiche ammesse, su domanda scritta, a far parte dell’Associazione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo e che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I Soci, purché in regola con il tempestivo e integrale versamento del contributo associativo annuale, partecipano all’Assemblea con diritto di voto e sono eleggibili e rieleggibili alle cariche associative senza limiti temporali. I Soci sono tuttavia esclusi dal voto in Assemblea ordinaria e straordinaria e negli Organi deliberanti di cui fanno parte limitatamente alle votazioni in materie che presentino un loro conflitto di interessi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo. In caso di recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo ovvero di loro esclusione i soci non hanno diritto ad alcun rimborso delle quote associative versate o a pretese di sorta sul patrimonio associativo.

Nessuno Socio può rivestire contemporaneamente più cariche negli organi associativi.

 

Tutti i Soci appartenenti hanno il dovere di: – osservare lo statuto, i regolamenti e ogni altra norma prevista dall’Associazione; – provvedere all’integrale e tempestivo pagamento della quota associativa annuale; – mantenere un comportamento sobrio, fatto di correttezza, buona fede, onestà e rigore morale; – partecipare alla vita associativa e ad ogni fase del progetto dell’omonimo ecomuseo, in modo volontario secondo la propria disponibilità, a titolo gratuito e comunque senza fini di lucro. Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, registri dell’associazione, bilanci e rendiconti. La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni ovvero per morosità o per indegnità, in queste ultime due ipotesi previo apposito provvedimento di espulsione reso dal Collegio dei Probiviri divenuto definitivo.

Capo III

Gli Organi

Articolo 7

Sono organi dell’Associazione: a – L’Assemblea dei soci; b – Il Consiglio Direttivo c – Il Presidente; d – Il Collegio dei Probiviri Ai membri dei suddetti organi sociali, cosi come al Segretario e al Tesoriere dell’Associazione non è dovuto alcun compenso.

Articolo 8

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è costituita da tutti i Soci, purché in regola con il tempestivo versamento delle quote associative. Persone estranee all’Associazione possono assistere o intervenire in assemblea solo previo invito o assenso del Presidente o della maggioranza dei soci intervenuti. Tutti i soci purché in regola con il tempestivo versamento delle quote associative hanno diritto al voto e all’elettorato passivo a tutte le cariche sociali, fatte salve incompatibilità e conflitti di interesse. A ciascun socio corrisponde un unico voto; ad ogni socio purché munito di diritto di voto è consentito rappresentare in assemblea, per delega scritta, non più di altri due Soci. Il voto è espresso in forma palese, per alzata di mano o dichiarazione orale. L’Assemblea è convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo ovvero a richiesta scritta di almeno un decimo dei soci o del Collegio dei Probiviri nei casi previsti dal presente Statuto.

Le assemblee si tengono nella sede sociale o altrove secondo le indicazioni contenute nell’avviso di convocazione; tale avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, l’ora e il giorno della medesima deve essere inviato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per l’assemblea, a mezzo posta, o tramite e-mail, o pubblicato sul sito internet ovvero nella bacheca dell’Associazione.

L’Assemblea dei soci riunita in via ordinaria elegge e se necessario revoca il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri. Per l’elezione e la nomina delle cariche sociali elettive è costituito un apposito Comitato Elettorale composto dal Presidente dell’Assemblea e da due segretari. A pena di inammissibilità, le candidature per le rispettive cariche sono proposte al Consiglio Direttivo, per iscritto almeno sette giorni prima dell’assemblea fissata per le elezioni; in caso di ratifica di membri supplenti non è necessaria la candidatura. I candidati sono eletti in assemblea con graduatoria predisposta a maggioranza dei voti espressi fino all’esaurimento delle cariche sociali disponibili; a parità di voti sono preferiti i candidati con maggiore anzianità di iscrizione all’associazione, a parità di anzianità di iscrizione è preferito il candidato anagraficamente più anziano. L’assemblea dei soci riunita in via ordinaria procede all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo e può deliberare su ogni altro aspetto della vita associativa fatte salve le questioni di competenza dell’Assemblea straordinaria.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il primo quadrimestre o, in casi eccezionali, entro il primo semestre, ed è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci, oppure in seconda convocazione, se tenersi almeno un’ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi, salvo il presente Statuto non preveda diversamente.

L’Assemblea dei soci riunita in via straordinaria delibera su modifiche dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. Perché sia valida l’assemblea per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, oppure in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole di due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’Assemblea dei soci, sia riunita in via ordinaria o in via straordinaria, è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano, ovvero da un socio scelto a maggioranza degli intervenuti. Chi presiede l’assemblea ne nomina il segretario che redige il relativo verbale. I verbali di assemblea sottoscritti dal Presidente e dal segretario sono depositati e conservati in apposito registro istituito e conservato presso la sede legale dell’Associazione. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell’Assemblea, nonché delle deleghe presentate dai soci, disciplina l’attività assembleare, ivi incluse la regolamentazione del diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

 

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri variabile da un minimo di cinque a un massimo di nove, che eletti dall’Assemblea durano in carica per tre anni con possibilità di essere rieletti. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, con maggioranza dei due terzi dei presenti arrotondati all’unità superiore, elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è altresì investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e legittimato a compiere tutti gli atti volti al conseguimento degli scopi associativi, eccettuati quelli riservati per Statuto agli altri organi associativi. I compiti specifici del Consiglio Direttivo sono: – dare attuazione agli scopi associativi e indirizzare in conformità ad essi la vita dell’Associazione; – presentare all’assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall’associazione e un programma generale per l’anno successivo per l’approvazione; – proporre eventuali modifiche allo Statuto per l’approvazione da parte dell’Assemblea; – determinare l’ammontare annuo della quota associativa per i soci e il termine per il suo versamento; – sviluppare le attività per la gestione ordinaria dell’Associazione fra le quali l’organizzazione di eventi e convegni nonché tutte le altre iniziative conformi agli scopi sociali; – gestire gli aspetti economici e finanziari dell’Associazione; – predisporre e presentare i bilanci consuntivi e preventivi; – diffondere informazioni sull’attività dell’Associazione; – nominare eventuali Commissioni, presiedute da un membro all’uopo designato, per attivare determinate iniziative; – promuovere la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico per l’attuazione degli scopi associativi. Al Consiglio Direttivo compete l’attribuzione di eventuali deleghe di poteri e di incarichi speciali ai propri membri.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente, o di almeno due terzi dei suoi membri, o su richiesta del Collegio dei Probiviri. Esso è convocato dal Presidente con avviso inviato, salvo urgenza, almeno 10 giorni prima della riunione, contenente l’ordine del giorno, il luogo, l’ora e il giorno della medesima. La convocazione può essere effettuata a mezzo fax o e-mail. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Sono fatte salve maggioranze diverse previste dal presente Statuto. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dai componenti del direttivo presenti e conservato nella sede dell’associazione. E’ consentita la delega ad altro membro con il massimo di una delega per ogni consigliere. I consiglieri assenti per tre riunioni senza giustificato motivo decadono a tutti gli effetti dalla carica.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione successiva alla decadenza o comunque dal venir meno per qualsiasi motivo di uno dei suoi membri, potrà procedere alla nomina di un consigliere supplente fatta salva la sua sostituzione o ratifica nella prima assemblea ordinaria successiva alla nomina. Ove tuttavia per qualsiasi motivo venga meno contemporaneamente o in momenti successivi più di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea, il consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà convocare senza indugio l’Assemblea, senza possibilità di nomina di supplenti. Il consigliere ovvero il Consiglio Direttivo così nominati dureranno in carica esclusivamente per la restante durata del triennio in corso, fatta salva la successiva rielezione all’atto della votazione triennale per il rinnovo periodico degli organi associativi.

Articolo 11

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Il Presidente promuove e coordina l’attività dell’Associazione, assicurandone il funzionamento, dirige i lavori del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea curando che sia data esecuzione alle relative delibere. Il Presidente è altresì legittimato ad adottare i provvedimenti d’urgenza sottoponendoli per la ratifica al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Il Vicepresidente sostituisce, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, il Presidente in caso di sua assenza o indisponibilità.

Articolo 12

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti tra i soci dall’Assemblea in concomitanza delle elezioni triennali della altre cariche sociali; i suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri elegge, nel suo ambito, con voto a maggioranza semplice di tutti i suoi membri effettivi e supplenti, il proprio Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono riassunte in un verbale redatto dal segretario all’uopo nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dagli altri membri del collegio e conservato nella sede dell’associazione insieme a tutte le istanze pervenute al Collegio. Sono demandate ai Probiviri le controversie sull’interpretazione e applicazione dello Statuto nonché le eventuali controversie tra i Soci, tra Soci e Associazione ovvero tra gli organi associativi. I probiviri, che godono di tutti i poteri istruttori e di indagine, possono avviare l’azione di propria iniziativa o su istanza scritta di uno o più associati che, comprensiva di una succinta indicazione dei fatti posti a suo fondamento, deve essere inoltrata presso la sede dell’Associazione. I probiviri si pronunciano sui temi di cui vengono investiti entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, previa istruttoria con modalità tali da garantire il contraddittorio tra le parti. Essi agiscono quali amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità. Le decisioni dei Probiviri sono inappellabili fatta eccezione dei provvedimenti di espulsione dei soci, che sono appellabili in Assemblea entro la sua prima convocazione – ordinaria o straordinaria – successiva alla pronuncia dei Probiviri. In caso di decadenza o comunque dal venir meno per qualsiasi motivo di uno dei suoi membri subentrano nel Collegio i due membri supplenti per ordine di anzianità anagrafica. In ogni caso, qualora anche con l’impiego dei membri supplenti venga meno più di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, quest’ultimo dovrà considerarsi decaduto e dovrà richiedere la convocazione entro 30 giorni per la nomina di un nuovo consiglio. Il nuovo Consiglio dei Probiviri così nominato durerà in carica esclusivamente per la restante durata del triennio in corso, fatta salva la successiva rielezione all’atto della votazione triennale per il rinnovo periodico degli organi associativi. Capo IV Segretario e Tesoriere

Articolo 13

La funzione di Segretario in seno al Consiglio Direttivo è espletata da un membro dello stesso designato alla prima seduta del medesimo. Il Segretario partecipa a tutte le riunioni indette dal Consiglio Direttivo, fatta salva la sua temporanea sostituzione con altro membro del Consiglio in caso di indisponibilità, e ne redige i relativi verbali. Il Segretario, se richiesto, partecipa a tutte le altre riunioni indette dagli altri organi associativi deliberanti e ne redige i verbali. Il Segretario convoca le assemblee e le sedute del Consiglio Direttivo. Spetta altresì al Segretario, seguendo le indicazione del Consiglio Direttivo, di contribuire alla realizzazione di tutte le attività e iniziative promosse dall’Associazione per l’attuazione degli scopi associativi e la divulgazione dei medesimi.

Articolo 14

Le funzioni di Tesoriere sono espletate da un membro del Consiglio Direttivo designato alla prima seduta del medesimo. Egli partecipa a tutte le assemblee e, se richiesto, alle riunioni indette dall’Associazione e dai suoi organi deliberanti. Spetta al Tesoriere seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo gestire gli aspetti economici e finanziari dell’Associazione, ivi inclusi quelli contabili, predisporre i rendiconti patrimoniali e economici, consuntivi e preventivi, emettere mandati di pagamento e tenere la cassa. E’ facoltà del Tesoriere di avvalersi per l’espletamento delle proprie funzioni di collaboratori appositamente nominati dal Consiglio Direttivo, ai quali non sarà in ogni caso dovuto alcun compenso dall’Associazione per l’opera prestata. Capo V Gestione Finanziaria

Articolo 15

L’Esercizio Sociale inizia il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno solare. I bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Tesoriere sono ratificati dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Il bilancio consuntivo deve essere presentato per l’approvazione all’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno o, in casi eccezionali, entro il 30 giugno, dell’anno successivo a quello cui si riferisce; nello stesso termine va presentato il bilancio preventivo. I bilanci sono costituiti da Stato Patrimoniale e Rendiconto gestionale. Al rendiconto gestionale è allegata una relazione del Consiglio Direttivo firmata dal Presidente, che dia conto dell’andamento complessivo delle attività dell’Associazione.

Articolo 16

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, fatte salve eventuali disposizioni di legge.

Articolo 17

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’Associazione è tenuta a tenere sono:

1) il libro dei Soci;

2) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;

3) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

4) il libro giornale della contabilità sociale;

5) il libro degli inventari. I libri sociali, prima di essere posti in uso, se previsto dalla normative vigenti, devono essere regolarmente vidimati, a cura del Presidente.

Capo VI

Modifica dello Statuto

Articolo 18

Il presente Statuto potrà essere modificato soltanto a seguito di deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci adottata ai sensi dell’articolo 8.

Capo VII

Scioglimento

Articolo 19

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci a maggioranza di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio rimasto dedotto il passivo verrà devoluto in favore di associazioni no profit con analoghe finalità sociali e culturali, secondo i criteri dettati con la deliberazione dell’Assemblea. E’ esclusa ogni ripartizione tra i soci. Nella stessa seduta in cui viene deliberato lo scioglimento e con la medesima maggioranza, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e fornisce loro i necessari indirizzi operativi. Nella stessa seduta in cui viene deliberato lo scioglimento e con maggioranza semplice, l’Assemblea stabilisce la persona fisica o giuridica cui affidare gli archivi storici dell’Associazione e l’elenco dei Soci affinché restino a disposizione per eventuali ricostituzioni.

Capo VIII

Norme transitorie e finali

Articolo 20

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni.

Articolo 21

Il presente Statuto entra in vigore dal giorno successivo al ___________________ .