REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO CIVICO

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AD ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO CIVICO

 

 

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di attività di volontariato all’interno del territorio dell’ A.T.E Insubria-Olona, da parte di cittadini singoli finalizzato all’espletamento di attività e servizi a favore della collettività, con la collaborazione di persone residenti sul territorio.

Il Parco, con il presente regolamento, intende valorizzare l’azione spontanea, l’impegno civile, sociale e solidaristico dei cittadini che sostengono la comunità locale in attuazione dei princìpi inviolabili di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione, dei principi di sussidiarietà orizzontale e partecipazione attiva del cittadino espressi dall’art. 118 comma 4 della Costituzione.

Il servizio di volontariato civico è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Parco garantisce nell’interesse generale Il servizio di volontariato civico è espressione del contributo concreto dei cittadini al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione e di solidarietà, con l’obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l’istituzione locale e tra i cittadini stessi.

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato civico da parte di singoli cittadini, mentre l’attività di volontariato svolta in forma associata resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.

 

Art. 2 – Valorizzazione del volontariato

L’ Ente Parco:

  1. a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
  2. b) promuove il contributo del volontariato al concorso per il conseguimento dei fini istituzionali del Parco;
  3. c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato, anche con il coinvolgimento dei privati.

 

Art. 3 – Natura dell’attività

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario finale della stessa. L’impegno volontario va inteso come complementare e non sostitutivo dell’operato dei dipendenti del Parco e non deve essere indispensabile per garantire la normale attività istituzionale.

Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Parco.

Lo svolgimento dell’attività non può configurare, dichiaratamente o tacitamente, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell’Ente né travalicare la spontanea disponibilità del volontario.

L’azione del volontario non può essere considerata titolo ai fini dell’accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

 

Art. 4 – Ambiti di attività

Il volontariato civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza del Parco, sul erritorio dell’ A.T.E Insubria-Olona, che non siano espressamente riservate alla stessa o ad altri soggetti da leggi, regolamenti o altro.

I cittadini volontari possono aderire ad attività rientranti in ambiti di intervento di seguito descritti a titolo esemplificativo:

  1. a) ambito culturale/turistico: promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, di manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico e ricreativo, senza fini di lucro organizzate e/o patrocinate dal Parco, al fine di consentire una maggiore fruizione dello stesso;
  2. b) ambito tecnico/ambientale: tutela e salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e della natura, cura del verde, di itinerari escursionistici, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell’arredo urbano, rigenerazione dei beni immobili non utilizzati e/o degradati.

È fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari civici lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

Il Consiglio di Gestione del Parco, quando necessario, aggiorna le aree o gli ambiti di intervento, in relazione a progetti e/o programmi elaborati dall’amministrazione.

 

Art. 5 – Istituzione dell’Albo dei Volontari Civici

Il Parco istituisce l’Albo dei Volontari Civici del Parco Pineta-A.T.E Insubria-Olona.

I singoli cittadini che intendono iscriversi all’Albo dei Volontari Civici presentano istanza secondo le modalità di seguito indicate per garantire la propria disponibilità nelle attività espressione di impegno sociale.

 

Art. 6 – Requisiti del volontario

I soggetti che intendono iscriversi all’Albo dei Volontari Civici del Parco Pineta-A.T.E Insubria-Olona per svolgere attività di volontariato devono avere i seguenti requisiti:

  1. a) età non inferiore ai 18. In deroga ai limiti di età indicati possono diventare Volontari Civici i soggetti interessati che abbiano compiuto almeno 16 anni di età previo assenso del titolare della responsabilità genitoriale o di chi ne esercita la tutela, in ogni caso, nel rispetto della Legge n. 176/1991 (ratifica della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza);
  2. b) non avere riportato condanne penali, né essere a conoscenza di avere procedimenti pendenti per illeciti penali commessi in danno di persone e/o Pubbliche Amministrazioni;
  3. c) essere cittadino italiano o comunitario, o cittadino di Paesi Terzi munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

 

Art. 7 – Iniziativa

L’iniziativa dell’attività volontaria viene promossa dall’Ente Parco con appositi avvisi che individuano le attività in cui impiegare i volontari, tenuto conto delle possibilità organizzative, di controllo e raggiungimento degli obiettivi posti in capo al Parco.

Le persone interessate devono presentare la loro manifestazione di disponibilità ad iscriversi all’Albo dei Volontari Civici del del Parco Pineta-A.T.E Insubria-Olona mediante compilazione di un’apposita domanda (online) disponibile sul Sito Istituzionale del Parco.

Nella domanda di iscrizione sono autocertificati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 i requisiti di cui all’art. 8 del presente Regolamento e le seguenti informazioni:

  1. a) generalità complete del volontario/a e il suo indirizzo di residenza e/o domicilio;
  2. b) autodichiarazione indicante l’assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per illeciti penali commessi in danno di persone o incidenti nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e potenzialmente lesivi dell’immagine della Pubblica Amministrazione;
  3. c) titolo di studio, competenze linguistiche, professionali e trasversali;
  4. d) opzioni espresse in ordine alle attività per le quali il volontario/a intenda collaborare con il Parco e la disponibilità in termini di tempo. È sempre possibile aderire a tutti gli ambiti di intervento o comunicare la propria disponibilità per uno o più di essi;
  5. e) dichiarazione di presa visione e di accettazione integrale del presente Regolamento;
  6. f) dichiarazione di presa visione dell’informativa sulla privacy di cui art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e consenso al trattamento dei dati personali.

L’Ente Parco, tramite i propri uffici, coordina la costituzione e l’aggiornamento dell’Albo e comunica al richiedente l’avvenuta iscrizione all’Albo dei Volontari Civici del Parco Pineta-A.T.E Insubria-Olona.

 

Art. 8 – Svolgimento dell’attività

La durata dell’attività si intende a tempo determinato e viene stabilita di volta in volta in sede di attivazione.

Previa consultazione dell’istanza di iscrizione e delle adesioni rese per ambiti, i volontari civici da coinvolgere nelle specifiche attività sono contattati e convocati singolarmente per un colloquio conoscitivo con il Direttore o suo delegato al fine di verificare:

  1. a) la disponibilità all’attività dichiarata dall’interessato nella domanda di iscrizione;
  2. b) idoneità allo svolgimento delle attività da assegnare in relazione alle caratteristiche operative proprie della specifica prestazione, ciò al fine di garantire al volontario/a un coinvolgimento a lui/lei compatibile e nello specifico tenendo conto di eventuali precedenti esperienze lavorative e competenza posseduta in relazione all’ambito di interesse; età in relazione all’impegno; attitudini, capacità e abilità.

All’esito del colloquio di cui al punto precedente e prima di procedere con l’attività di volontariato viene predisposto e sottoscritto da tutti gli interessati un progetto di attività di volontariato concordato in ogni suo aspetto, tenuto conto delle esigenze organizzative del servizio e degli interessi e delle capacità indicati dal volontario all’atto della presentazione della domanda. Il progetto definisce puntualmente le modalità, i tempi e le condizioni di svolgimento dell’attività. Ai fini del rispetto della vigente normativa sulla sicurezza, si procederà, per ciascuna attività, a redigere una dettagliata descrizione delle modalità di svolgimento, una sintetica descrizione dell’esposizione ai rischi ed, eventualmente, le prime indicazioni di tutela per la salute dei volontari. Tali valutazioni saranno poi approfondite, in maniera dialettica con il volontario, fino al perfezionamento del progetto di volontariato. Nell’operare le predette valutazioni, il Servizio di Prevenzione e di Protezione della Sicurezza sui luoghi di lavoro istituito presso il Parco potrà evidenziare la necessità di ulteriori competenze laddove richiesto.

Il Direttore, direttamente o tramite suo delegato, provvede alla gestione dell’attività, organizzando, sovraintendendo, verificando e vigilando sulle prestazioni svolte dal volontario a supporto del personale del Parco. Il Parco deve adottare ogni misura utile a consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e le altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. Le mansioni affidate al volontario non possono comportare l’esercizio di poteri repressivi o impositivi.

I volontari saranno provvisti, a cura del Parco, di adeguati strumenti identificativi che consentano l’immediata riconoscibilità degli stessi come volontari civici da parte dell’utenza e della cittadinanza.

Il Parco fornisce, se necessario, ai volontari i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica ed eventualmente organizza, a favore dei suddetti volontari, corsi di formazione in materia. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti sono concessi in comodato d’uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività o del servizio.

 

Art. 9 – Responsabilità e doveri del volontario

Il volontario è tenuto a svolgere l’incarico affidatogli con diligenza e secondo le direttive impartite dal Responsabile del servizio nell’ambito del quale si svolge l’attività volontaria.

In particolare il volontario si impegna, nello svolgimento dell’attività, a:

  1. rispettare i diritti e la dignità degli utenti con i quali venga in contatto;
  2. tenere un comportamento rispettoso e collaborativo nei confronti dei dipendenti;
  3. osservare le disposizioni di Legge e di Regolamento;
  4. non attendere in servizio ad attività estranee a quelle per le quali è stato autorizzato;
  5. non accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell’intervento;
  6. rispettare gli orari e le modalità di svolgimento di servizio concordate con il responsabile del servizio e segnalare tempestivamente eventuali assenze;
  7. segnalare all’ufficio di riferimento i fatti che richiedono l’intervento di personale del Parco;
  8. esibire costantemente, in modo che sia ben visibile, il tesserino di riconoscimento;
  9. partecipare ai corsi di formazione eventualmente organizzati dal Parco;
  10. non danneggiare strumenti e beni e non mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse nel progetto in ordine alle condizioni di svolgimento dell’attività ed, in particolare, a quelle previste a tutela della sicurezza (utilizzo dei dispositivi di protezione e precauzioni specifiche in relazione all’ambiente in cui il volontario opera).
  11. rispettare le norme sulla protezione dei dati personali e sulla riservatezza, così come prescritto dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche.

Qualora un volontario assuma comportamenti sconvenienti, rischiosi, lesivi per persone o cose, o che possano compromettere o contravvenire all’immagine e/o alle finalità del servizio e dell’ Ente, verranno attivati opportuni procedimenti di richiamo o eventuale esclusione dall’Albo.

Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di illecito penale, civile o di altra natura, intendendosi che l’Ente e i suoi dipendenti sono sollevati da qualsivoglia responsabilità nei confronti dell’opera prestata dal volontario medesimo.

 

Art. 10 – Rinuncia, sospensione e cancellazione dall’albo

Il volontario civico iscritto all’Albo ha la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al servizio civico in corso, dandone preventiva comunicazione scritta al Parco.

Il volontario civico iscritto può, altresì, sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione e disponibilità, dandone tempestiva comunicazione al Direttore. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dall’Albo.

L’Amministrazione ha facoltà di concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il volontario civico nei seguenti casi:

  1. a) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, non si ritenga più necessario ed opportuno il servizio di volontariato civico;
  2. b) in presenza di danno per l’Ente, l’utenza o la cittadinanza, conseguenza diretta del comportamento del volontario;
  3. c) in tutti i casi in cui il volontario abbia assunto comportamenti sconvenienti tali da compromettere l’immagine del Parco o contravvenire alle finalità del servizio e dell’Ente;
  4. d) perdita dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente Regolamento;

Il volontario civico, il cui comportamento determini la cessazione della collaborazione per le motivazioni esposte al presente articolo, viene cancellato dall’Albo dei Volontari Civici del Parco Pineta-A.T.E Insubria-Olona.

 

Art. 11 – Oneri

Sono a carico del Parco, salvo diverso accordo con i soggetti coinvolti:

  1. a) l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie in cui potrebbero incorrere i volontari nello svolgimento delle attività affidate nonché per la responsabilità civile verso terzi;
  2. b) la fornitura del tesserino di riconoscimento riportante i dati anagrafici e la fotografia;
  3. c) la fornitura, ove occorrente, di specifico vestiario, di attrezzature di protezione individuale, degli attrezzi di lavoro, del trasporto per spostamenti inerenti le mansioni e di tutto l’occorrente per lo svolgimento dell’attività. Non è garantito dal Parco il trasporto per raggiungere il posto di svolgimento dell’incarico né la relativa spesa. I volontari non sono autorizzati ad anticipare la spesa per l’acquisto dell’occorrente lo svolgimento dell’attività ed in ogni caso non è ammesso il rimborso della spesa eventualmente sostenuta.
  4. d) l’organizzazione di brevi corsi di formazione e l’onere del certificato medico, qualora necessari.

Le spese a carico del Parco trovano copertura in appositi stanziamenti del Bilancio di previsione annuale per ciascun centro di responsabilità interessato.

 

Art.12 – Rapporti con le associazioni di volontariato

L’iscrizione all’Albo del volontariato non esclude l’essere socio iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso il Parco può anche avvalersi delle Associazioni di Volontariato o di promozione sociale iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

 

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.